Prima lo chiama “negro di merda” e poi lo aggredisce: condanna aggravata da razzismo e da odio etnico

Per i giudici l’aggravante dell’odio razziale è configurabile anche quando essa si rapporti ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza

Prima lo chiama “negro di merda” e poi lo aggredisce: condanna aggravata da razzismo e da odio etnico

Caratterizzata da razzismo e da odio etnico l’aggressione ai danni di un ragazzo di colore se preceduta dalla frase “negro di merda”.
Questa la valutazione compiuta dai giudici (sentenza numero 6782 del 19 febbraio 2026 della Cassazione), i quali hanno condannato in via definitiva un italiano, colpevole di avere aggredito un extracomunitario dopo averlo chiamato “negro di merda”.
Scenario dell’esecrabile episodio è la provincia di Ivrea. In quel territorio, difatti, un uomo, cittadino italiano, aggredisce un extracomunitario, di colore, provando prima a colpirlo con una bottiglia di vetro e poi riuscendo a colpirlo con pugni al volto e sul corpo, anche quando lo straniero è già finito a terra e non può più opporre una pur minima difesa.
A rendere il quadro, già di per sé inaccettabile, ancora più grave c’è un ulteriore dettaglio, cioè la frase rivolta, subito prima dell’azione violenta, dall’italiano allo straniero: “negro di merda, te ne devi andare via”.
A fronte di tali elementi, il fronte giudiziario si chiude, sia in primo che in secondo grado, con la condanna del cittadino italiano, colpevole di avere causato allo straniero lesioni personali, giudicate guaribili in cinque giorni, con l’aggravante di avere commesso il fatto per finalità di discriminazione o di odio etnico e razziale, poiché, secondo i giudici di merito, in occasione dell’episodio venivano rivolte alla persona offesa frasi dal contenuto riconducibile alla ipotesi del razzismo.
Col ricorso in Cassazione, però, il legale che difende il cittadino italiano prova a ridimensionare i fatti, ritenendo illogico parlare di odio etnico e razziale e sostenendo che il movente dell’alterco è stato di natura strettamente personale, e, dunque, privo del carattere di esternazione di una condizione di inferiorità o di indegnità attribuita a soggetti determinati e fatta derivare dall’appartenenza ad una determinata razza.
Chiara la tesi difensiva: vi è stato sicuramente un alterco tra i due uomini, ma originato da un contesto di tensioni personali, slegato, quindi, da ogni possibile riferimento al razzismo.
Dai giudici di Cassazione, però, arriva una secca replica: alla luce dell’episodio, così come ricostruito tra primo e secondo grado, è indiscutibile l’aggravante razziale che ha caratterizzato la condotta violenta tenuta dal cittadino italiano nei confronti dello straniero.
In premessa, comunque, viene ribadito che l’aggravante dell’odio razziale richiede il dolo specifico, ossia coscienza e volontà di offendere la dignità e la incolumità della vittima in considerazione di fattori etnici, religiosi o razziali. Detto ciò, i magistrati precisano che dolo specifico non significa tuttavia dolo esclusivo, nel senso che la finalità di odio o di discriminazione razziale non deve necessariamente rappresentare l’unico obbiettivo della condotta, che può essere indotta o sollecitata dall’intendimento di conseguire anche fini differenti, che si affianchino a quello che lo qualifica e rende configurabile la circostanza aggravante del razzismo. In altri termini, per l’integrazione dell’aggravante dell’odio razziale non è richiesto che le ragioni ispiratrici della condotta, e, in questo specifico caso, dell’aggressione, siano proiettate soltanto sull’odio razziale. La lettura della norma autorizza a ritenere che il coefficiente psicologico del dolo possa essere caratterizzato da componenti antagonistiche anche diverse, in ipotesi di carattere personale. Ma l’utilizzo, in un contesto di violenza fisica o verbale, pur animato dalle più disparate motivazioni, di espressioni o parole determinate, evocative di spregio etnico o razziale, rappresenta, di per sé, l’incremento della carica lesiva dell’azione che la ratio della norma intende contrastare ed è sufficiente a delineare quello specifico profilo di finalizzazione che soddisfa l’essenza della circostanza aggravante in esame.
Ragionando in questa ottica, è decisivo, nella vicenda in esame, il riferimento alla attribuibilità al cittadino italiano di espressioni discriminatorie. Inequivocabile, difatti, anche per i giudici di Cassazione, il chiaro tenore razzista delle parole utilizzate nei confronti del cittadino extracomunitario, il quale, confortato dalla deposizione di un teste oculare, ha attribuito alla persona che lo ha aggredito la frase “negro di merda, te ne devi andare via”, pena ulteriori ritorsioni.
Evidente, quindi, l’aggravante dell’odio razziale, che è configurabile non solo quando l’azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all’esterno, e a suscitare in altri, analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell’accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione del soggetto. Difatti, la circostanza aggravante della finalità di discriminazione razziale è configurabile per il solo fatto dell’impiego di modalità di commissione del reato consapevolmente fondate sul disprezzo razziale, restando irrilevanti le ragioni, che possono essere anche di tutt’altra natura, alla base della condotta.

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