Somministrazione idrica: possibile escludere lâobbligo dellâazienda di avvisare il cliente per consumi anomali
La clausola di esonero non è catalogabile come abusiva se vi è un bilanciamento tra lâobbligo di periodico controllo, ragionevolmente esigibile, dellâimpianto di proprietĂ dellâutente e quello imputabile allâazienda erogatrice, purchĂŠ la condotta omissiva dellâutente sia tale da aver potuto evitare in ogni caso il pregiudizio
A fronte di contratto di somministrazione idrica, lâobbligo del fornitore di avvisare il consumatore delle anomalie dei consumi può essere validamente escluso da clausola contrattuale quando lâeccesso di consumo derivi da guasto agevolmente verificabile dallâutente su impianto di sua proprietĂ , rimanendo in tal caso dirimente lâinadempimento dellâobbligo di controllo e manutenzione periodica gravante sullâutente stesso. Perciò, la clausola di esonero dallâavviso non è catalogabile come abusiva se vi è un bilanciamento tra lâobbligo di periodico controllo, ragionevolmente esigibile, dellâimpianto di proprietĂ dellâutente e quello imputabile allâazienda erogatrice, purchĂŠ la condotta omissiva dellâutente sia tale da aver potuto evitare in ogni caso il pregiudizio.
Questi i principi fissati dai giudici (ordinanza numero 20944 del 23 luglio 2025 della Cassazione) a chiusura di un contenzioso relativo ad una cifra pari a quasi 8mila euro.
In sostanza, un privato ha citato in giudizio unâazienda che si occupa della fornitura idrica deducendo di aver ricevuto due fatture per consumi idrici trimestrali da ritenere anomali per eccesso rispetto a unâutenza familiare e chiedendo lâaccertamento della non debenza, causata, a suo dire, da perdita occulta non imputabile al consumatore ovvero, nello specifico caso, a una rottura del galleggiante dovuta, a sua volta, a picchi di pressione dellâacqua addebitabili, invece, allâimpresa fornitrice.
In primo grado viene accolta la tesi proposta dal consumatore: i giudici ritengono dovute solo le somme rapportabili ai pregressi consumi medi dellâutente, laddove la societĂ erogatrice non gli aveva segnalato lâanomalia di quei consumi violando i propri obblighi di buonafede nellâesecuzione del contratto. In secondo grado, invece, viene accolta la tesi dellâazienda, e ciò alla luce di molteplici dettagli: non è stato neppure allegato un malfunzionamento del contatore; le letture dei consumi reali sono sempre avvenute tempestivamente; il contratto prevedeva specificatamente lâesonero da obblighi di avviso in ordine a sproporzionati aumenti dei consumi; la misura dei consumi rilevati è risultata dovuta a una rottura del galleggiante posto allâinterno del serbatoio dellâutente, che non aveva effettuato gli opportuni controlli e la manutenzione dovuta, rottura non verificatasi a causa di eccessi di pressione nellâerogazione, riscontrati assenti tra i vicini del consumatore.
A chiudere il cerchio provvedono i giudici di Cassazione, respingendo definitivamente le obiezioni sollevate dal consumatore.
Corretta e condivisa, in particolare, la valutazione compiuta in Appello, laddove si è escluso che potesse discorrersi di violazione degli obblighi di buonafede da parte dellâazienda, non solo in forza della clausola di esonero dallâavviso dellâutente in ordine ad anomalie ma anche perchĂŠ dirimente la violazione dellâobbligo di diligenza dellâutente stesso riguardo al controllo e alla manutenzione del proprio serbatorio, risultato malfunzionante per rottura del galleggiante.
Dirimente, quindi, proprio lâomissione, da parte dellâutente, di sussistenti obblighi di controllo e manutenzione periodica, a fronte dellâimpossibilitĂ di configurare, in capo allâimpresa, lâobbligo di segnalare ogni aumento dei consumi, per come previsto dal contratto. In altri termini, qualora il somministrato avesse controllato il funzionamento del proprio serbatoio e lo avesse manutenuto, lâeccesso di consumi sarebbe stato plausibilmente evitato, e questâobbligo doveva comunque ritenersi decisivo rispetto alle speculari obbligazioni riferibili alla societĂ erogante, sia in termini di buonafede che ai sensi dello specifico contratto, sottolineano i giudici di Cassazione.
Per maggiore chiarezza, infine, i magistrati precisano che, allâopposto, qualora si fosse trattato di dispersione non agevolmente verificabile, avrebbe dovuto ritenersi dirimente lâobbligo di avviso non escluso da una clausola in questa misura conclusivamente abusiva, in quanto volta a un esonero indistintamente riferibile a ogni ipotesi e cosĂŹ anche a quella di assenza di responsabilitĂ ragionevolmente e comparativamente imputabili allâutente.