Cane aggredisce gregge: responsabilità addebitabile al padrone in quanto utilizzatore dell’animale

Ciò che conta, comunque, non è la effettiva custodia dell’animale, ma l’interesse che la sua utilizzazione è diretta a soddisfare

Cane aggredisce gregge: responsabilità addebitabile al padrone in quanto utilizzatore dell’animale

Codice Civile alla mano, la responsabilità per i danni causati dagli animali non è fondata sulla nozione di custodia, bensì su quella di utilizzazione (o sfruttamento economico o funzionale). Pertanto, risponde dei danni il soggetto che utilizza l’animale per trarne una propria utilità, alternativamente il proprietario ovvero il soggetto che si serve dell’animale per soddisfare un proprio interesse, non il custode in quanto tale. Ciò che conta, quindi, non è la effettiva custodia dell’animale, ma l’interesse che la sua utilizzazione è diretta a soddisfare.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 28839 del 31 ottobre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato dall’episodio verificatosi in provincia di Firenze, dove un cane pastore, di proprietà di un uomo, ha aggredito il gregge di un allevatore.
I giudici di merito hanno ritenuto palese la responsabilità del padrone del cane, con conseguente onere risarcitorio in favore dell’allevatore.
Due le prospettive sul tavolo dei giudici di Cassazione: per la prima, dei danni causati dagli animali risponde chi ne ha, in concreto, la temporanea custodia; per la seconda, la responsabilità per i danni cagionati da animali non è affatto costruita sulla nozione di custodia, bensì su quella di utilizzazione, ovvero – dovrebbe forse dirsi, più precisamente – di sfruttamento economico o funzionale.
Per i giudici di Cassazione non ci sono dubbi: risponde dei danni chi utilizza l’animale per trarne una propria utilità. Irrilevante, invece, ai fini della responsabilità, il fatto che l’utilizzatore dell’animale ne abbia la custodia o meno.
In altri termini, dei danni causati dagli animali risponde, alternativamente, il proprietario, ovvero il soggetto che si serve dell’animale per soddisfare un proprio interesse, non il suo custode, in quanto tale. In sostanza, la disposizione, per cui chi si serve di un animale è responsabile dei danni dallo stesso cagionati per il tempo in cui lo ha in uso, trova il proprio fondamento nel principio per cui chi fa uso dell’animale nell’interesse proprio e per il perseguimento di proprie finalità, anche se non economiche, e quindi è tenuto risarcire i danni arrecati ai terzi che siano causalmente collegati al suddetto uso.
Ragionando sulla vicenda in esame, la prospettazione del padrone del cane, secondo cui l’animale responsabile del danno, pacificamente di sua proprietà, avrebbe dovuto ritenersi nella custodia del suo dipendente, quale custode della proprietà dove era tenuto l’animale, in quanto egli era spesso a lungo assente da detta proprietà e il dipendente si occupava, pertanto, del cane e dei suoi bisogni, non è sufficiente ad escludere la sua responsabilità, non avendo alcun rilievo la effettiva custodia dell’animale e non essendo, d’altronde, neanche stata adeguatamente allegata, prima ancora che provata, una situazione tale da configurare una utilizzazione dell’animale da parte del dipendente per la soddisfazione di un interesse proprio.
Quello che invece pare emergere chiaramente dagli atti di causa è che il cane era utilizzato nella proprietà del suo padrone – non avendo rilievo stabilire se per fini di difesa o di compagnia – e, pertanto, esso era affidato al custode di tale proprietà (e dipendente del padrone del cane), affinché questi lo accudisse, ma comunque per soddisfare un interesse proprio del padrone e non certo un interesse del suo dipendente.

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