Conservazione e riparazione delle parti comuni: onere economico da ripartire tra i condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno

Il fatto che le tabelle millesimali dell’edificio esprimano il valore dei singoli appartamenti ragguagliandolo a quello dell’intero stabile non impedisce che esse possano essere utilizzate, ai fini della ripartizione delle spese condominiali, anche nell’ipotesi in cui tali spese vadano suddivise, come previsto dal Codice Civile, fra i soli condòmini che abbiano tratto utilità dalle opere eseguite

Conservazione e riparazione delle parti comuni: onere economico da ripartire tra i condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno

Codice Civile alla mano, le spese necessarie per conservazione e riparazione delle parti comuni di un edificio vanno ripartite fra i condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno. Ragionando in questa ottica, il fatto che le tabelle millesimali dell’edificio esprimano il valore dei singoli appartamenti ragguagliandolo a quello dell’intero stabile non impedisce che esse possano essere utilizzate, ai fini della ripartizione delle spese condominiali, anche nell’ipotesi in cui tali spese vadano suddivise, come previsto dal Codice Civile, fra i soli condòmini che abbiano tratto utilità dalle opere eseguite.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 1095 del 19 gennaio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto in un palazzo in quel di Genova e relativo alla ripartizione della spesa per la sostituzione di una conduttura di scarico delle acque nere di una porzione dell’immobile.
A sollevare obiezioni sulla suddivisione del complessivo onere economico per quell’intervento è una condòmina, la quale impugna una delibera, ritenendola lesiva dei propri diritti per l’erronea contabilizzazione di alcune voci del rendiconto consuntivo 2011. Più precisamente, ella contesta l’attribuzione di un addebito di 283 euro quale saldo dei lavori effettuati per la sostituzione di una conduttura di scarico delle acque nere di una porzione dell’immobile. A suo dire l’errore è palese, essendo la spesa stata suddivisa in parti uguali tra i condòmini interessati anziché per millesimi di proprietà.
Per i giudici di merito, però, è giusta la ripartizione in misura uguale degli importi delle spese di rifacimento della colonna di scarico tra i condòmini coinvolti.
Questa visione viene ribaltata dai magistrati di Cassazione, i quali precisano che, alla luce di quanto stabilito dal Codice Civile, le spese necessarie per la conservazione e la riparazione delle parti comuni di un edificio in condominio vanno ripartite fra i condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, e il fatto che le tabelle millesimali degli edifici in condominio esprimano il valore dei singoli appartamenti, ragguagliandolo a quello dell’intero stabile, non impedisce che esse possano essere utilizzate, ai fini della ripartizione delle spese condominiali, anche nell’ipotesi in cui tali spese vadano suddivise, sempre secondo il Codice Civile, fra i soli condòmini che abbiano tratto utilità dalle opere eseguite. In tal caso, infatti, il rapporto di valore fra i singoli appartamenti e il complesso delle unità immobiliari appartenenti ai condòmini che hanno tratto utilità da tali opere ben può essere stabilito in base ai coefficienti millesimali indicati nelle tabelle, previa l’esecuzione delle operazioni aritmetiche occorrenti per calcolare il nuovo rapporto di proporzione.
Respinta la prospettiva adottata in Appello e posta a fondamento della divisione in parti uguali, prospettiva secondo cui, in assenza di tabelle condominiali parziali, non sarebbe possibile ripartire le spese riferendo i millesimi generali al condominio parziale, costituito dagli utilizzatori della colonna di scarico.

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