Niente pagamento tramite ‘POS’: l’inadeguatezza del Comune non legittima la furbata dell’automobilista

Il mancato adeguamento del Comune alla modalità di pagamento elettronico dei dispositivi per l’erogazione dei ticket rileva esclusivamente nell’ottica della possibilità per l’automobilista sanzionato di provare la mancanza di colpa nella propria condotta

Niente pagamento tramite ‘POS’: l’inadeguatezza del Comune non legittima la furbata dell’automobilista

Vettura lasciata in sosta sulle ‘strisce blu’ ma senza il necessario ‘tagliando’: l’impossibilità di pagare tramite ‘POS’ al parchimetro più vicino non legittima la condotta irregolare dell’automobilista.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 3273 del 13 febbraio 2026 della Cassazione), i quali precisano che il mancato adeguamento del Comune alla modalità di pagamento elettronico dei dispositivi per l’erogazione dei ticket rileva esclusivamente nell’ottica della possibilità per l’automobilista sanzionato di provare la mancanza di colpa nella propria condotta.
Scenario della specifica vicenda, risalente a quasi dieci anni fa, è il territorio del Comune di Torre del Greco, in Campania. A dare il ‘la’ al fronte giudiziario è una vettura lasciata in sosta sulle ‘strisce blu’ ma senza il necessario ‘ticket’. Fatale l’accertamento su strada compiuto dalla Polizia Municipale: il proprietario del veicolo si ritrova sul groppone una multa per avere lasciato l’automobile in sosta ma senza esporre il titolo di pagamento necessario.
Per i giudici di merito è assolutamente legittima la sanzione, nonostante il proprietario del veicolo abbia osservato che, all’epoca, non era possibile al parchimetro il pagamento tramite ‘POS’.
Su questo fronte, difatti, i giudici riconoscono che, normativa alla mano, è sì previsto l’obbligo per determinati soggetti di accettare il pagamento anche attraverso carte di debito e altri strumenti elettronici, obbligo che si applica dal 1° luglio 2016 anche ai dispositivi di controllo della durata della sosta, con conseguente onere per i Comuni di accettare il pagamento elettronico e, quindi, di predisporre i relativi dispositivi, ma l’inadempimento, da parte del singolo Comune, dell’obbligo di predisporre gli strumenti elettronici occorrenti per consentire il pagamento a mezzo ‘POS’ del corrispettivo previsto per la sosta non legittima, in assenza di espresse previsioni di legge, la sosta gratuita dell’auto da parte del cittadino, anche tenendo presente la natura impositiva, e non contrattuale, del pagamento del ‘ticket’ per la sosta.
In generale, quindi, a prescindere dal riferimento alla possibilità del ricorso al denaro elettronico, il mancato pagamento della tariffa integra una violazione delle prescrizioni della sosta, come regolamentate dal ‘Codice della strada’, e comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. E, inoltre, il mancato pagamento del corrispettivo della sosta ha natura di illecito amministrativo e non di mero inadempimento contrattuale, trattandosi di un’evasione tariffaria e di violazione della disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico, introdotta per incentivare la rotazione e razionalizzare l’offerta di sosta.
I giudici sottolineano poi che l’impiego degli strumenti di pagamento con modalità elettronica costituisce solo una delle modalità con le quali l’automobilista può ottemperare all’obbligo di corrispondere la tariffa prevista per la sosta, modalità concorrente con le altre a sua disposizione, quali il pagamento in contanti.
In sostanza, per i giudici di merito, in caso di mancato pagamento della tariffa e di elevazione del verbale di accertamento dell’illecito amministrativo per violazione del ‘Codice della strada’ con conseguente irrogazione della sanzione, l’opposizione dell’automobilista trasgressore può trovare accoglimento solo qualora l’opponente abbia allegato e dimostrato, oltre alla mancata abilitazione ai pagamenti elettronici del dispositivo presente nell’area in cui aveva parcheggiato l’automobile, anche di non aver avuto altra possibilità di adempiere all’obbligo di pagamento se non con bancomat, carte di credito o strumenti elettronici similari. Di conseguenza, l’impossibilità di pagare con monete deve essere un’impossibilità oggettiva legata all’impossibilità di procurarsela usando l’ordinaria diligenza e va accertata tenendo conto delle circostanze del caso concreto allegate e dimostrate dal trasgressore, quali, ad esempio, ubicazione dell’area di sosta in luogo isolato, assenza nelle vicinanze di altre persone o di locali ed esercizi commerciali et cetera.
Analizzando l’episodio verificatosi in quel di Torre del Greco, il dispositivo di controllo della sosta presente a servizio dell’area destinata al parcheggio a pagamento in cui l’automobilista aveva fermato il veicolo non era abilitato al pagamento elettronico, ma, annotano i giudici di merito, nulla è stato allegato, prima ancora che provato, in merito alle ragioni del mancato pagamento della sosta con moneta.
Infruttuose le ulteriori obiezioni sollevate in Cassazione dal proprietario del veicolo. Inutile, in ottica finalizzata a delegittimare il verbale ‘firmato’ dalla Polizia Municipale, il riferimento all’obbligo di accettare i pagamenti elettronici per somme non inferiori a 5 euro e all’inadempimento, da parte del Comune, dell’obbligo di installazione di idoneo dispositivo, obbligatorio per legge, per consentire all’automobilista di adempiere alla propria obbligazione con il ‘POS’.
Chiara la visione proposta dall’automobilista: il Comune, non avendo predisposto i dispositivi elettronici cui era tenuto per il pagamento della sosta, non aveva il potere di irrogare la sanzione a fronte della vettura lasciata in sosta sulle ‘strisce blu’ ma senza il previsto ‘ticket’.
Per i magistrati di Cassazione, invece, la mancata attivazione del Comune, in materia di pagamento elettronico della sosta, non può comunque giustificare la condotta irregolare dell’automobilista.
In premessa, viene chiarito che, normativa alla mano, è stata estesa, in sostanza, anche ai dispositivi di controllo di durata della sosta, che erogano la ricevuta di pagamento della tariffa oraria nelle aree destinate al parcheggio, la disciplina relativa alla necessità di consentire il pagamento anche mediante mezzi di pagamento diversi dal contante. Ciò detto, va respinta la tesi secondo cui, a fronte dell’inadempimento dell’amministrazione comunale a predisporre tale possibilità, il pagamento della tariffa non è dovuto.
In sostanza, in materia di sosta a pagamento su suolo pubblico, se la vettura viene parcheggiata senza il pagamento della prevista tariffa, si incorre in una violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata, alla luce del ‘Codice della strada’. Peraltro, poiché l’assoggettamento al pagamento della sosta è un atto di regolamentazione della sosta stessa, la sosta del veicolo senza ‘ticket’ ha natura di illecito amministrativo e non si trasforma in inadempimento contrattuale, trattandosi di una evasione tariffaria in violazione della disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico, introdotta per incentivare la rotazione e razionalizzare l’offerta di sosta.
Di conseguenza, il mancato adeguamento del Comune alla modalità di pagamento elettronico dei dispositivi per l’erogazione dei ‘ticket’ rileva esclusivamente nell’ottica della possibilità per l’automobilista di provare la mancanza di colpa nell’inosservanza all’obbligo sanzionato, chiosano i giudici di Cassazione.

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