Privilegio per il credito tributario della Regione fondato sulla tassa automobilistica

Il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro compiti istituzionali, previsti dalla Costituzione

Privilegio per il credito tributario della Regione fondato sulla tassa automobilistica

In sede di ammissione allo stato passivo fallimentare deve riconoscersi alla Regione il privilegio in relazione al credito tributario vantato per la tassa automobilistica. Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 33061 del 18 dicembre 2025 della Cassazione), i quali, chiamati ad esaminare il contenzioso originato dall’azione proposta dalla Regione Veneto nei confronti del fallimento di una ‘s.r.l.’, aggiungono che il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro compiti istituzionali, previsti dalla Costituzione, sicché l’espressione ‘legge per la finanza locale’, contenuta nel Codice Civile, non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi degli enti locali, con interpretazione estensiva da applicarsi anche ai tributi regionali e confermata in riferimento ai tributi comunali e provinciali.
A sancire la legittimità della posizione della Regione Veneto sono stati i giudici di Cassazione, partendo dalla norma del Codice Civile che estende il privilegio generale sui mobili, subordinatamente a quello dello Stato, ai crediti per imposte, tasse e tributi dei Comuni e delle Province previsti dalla legge per la finanza locale nonché dalle norme relative all’imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.
Ciò detto, le norme sui privilegi – e in particolare quella in esame – sono suscettibili di interpretazione estensiva, soprattutto perché il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro compiti istituzionali. Ne consegue che il privilegio assiste il credito per la tassa automobilistica provinciale, avente natura tributaria e afferente a risorse essenziali di un ente locale a previsione costituzionale. E l’estensione interpretativa del principio non può che valere anche per la comune tassa automobilistica regionale.

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